Violenza sulle donne e legge sul femminicidio
La violenza sulla donne è una vera e propria piaga diffusa in ogni parte del mondo, con gravi effetti sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima.
Da un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, effettuato su due milioni di donne in 161 paesi diversi, è emerso che tra il 2000 e il 2018, il 27% delle donne tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza fisica dal partner di sesso maschile.
La prevalenza della violenza è più alta tra le adolescenti e le giovanissime, dai 15 ai 24 anni e, per la maggior parte dei casi, perpetrata dal partner.
Di fronte a numeri così inquietanti, fa ancor più riflettere la consapevolezza che la percentuale reale della violenza contro le donne è sicuramente molto più alta rispetto a quella emersa dallo studio dell’OMS.
È di conseguenza sempre più urgente che tutti gli Stati mettano in atto strategie efficaci e tempestive per combattere, prevenire ed eliminare questa piaga sociale.
La violenza sulle donne: la tutela delle vittime in Italia
Il Parlamento ha approvato il 3 dicembre 2021 il disegno di legge del Governo C. 1455, volto a inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, è intervenuta sul Codice Penale, sul Codice di Procedura Penale, sul c.d. Codice Antimafia e sull’Ordinamento Penitenziario.
L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle vittime, sin dal primo momento della denuncia.
NUOVI DELITTI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE
La legge 69 del 2019 ha introdotto le seguenti novità:
- Il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.): punito con la reclusione da 8 a 14 anni.
- Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking): punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
- Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.): punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
- Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis): punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre, sono stati modificati anche:
- Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): con un inasprimento della pena.
- I delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.): inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
- Il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.): con la previsione di un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
- Il delitto di omicidio: con l’estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali.
Per richiedere maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza, non esitate a contattarci.