Violenza sessuale: breve guida al reato
La violenza sessuale è un grave reato contro la persona che include una serie di comportamenti inappropriati e coercitivi di natura sessuale come le molestie sessuali, l’abuso sessuale e lo stupro.
In questo articolo approfondiremo il reato di violenza sessuale in ogni suo aspetto.
MOLESTIE SESSUALI CODICE PENALE
Il reato viene descritto nell’ art 609 bis cp come segue: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione ((da sei a dodici anni)). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
La norma tutela la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.
Le condotte prese in considerazione sono due:
- La violenza sessuale per costrizione realizzata con violenza, minaccia o abuso di autorità;
- La violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o mediante inganno.
Il soggetto attivo è “chiunque”, non sono infatti presenti distinzioni di sesso in ordine né al soggetto attivo né al soggetto passivo.
Inoltre, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’autore del reato in questione può essere anche il coniuge, qualora costringa l’altro al rapporto sessuale contro la sua volontà.
IL CONCETTO DI “ATTI SESSUALI”
Il concetto di “atti sessuali” ha generato grande dibattito in ambito dottrinale in quanto nonostante sia chiaro che comprendano gli atti di congiunzione carnale, resta da stabilire quale sia la soglia minima al di sotto della quale un atto non possa essere definito come sessuale e di conseguenza non punibile secondo la fattispecie descritta dall’articolo 609 bis del Codice Penale.
In conclusione si è stabilito che rientrano negli atti sessuali tutti quegli atteggiamenti coinvolgenti la corporeità della persona offesa e posti in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Le circostanze aggravanti sono previste nell’art. 609 ter del cp e prevedono un aumento della pena di un terzo rispetto all’art. 609 bis se il reato viene commesso:
- Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- Con l’uso di armi o sostanze alcoliche o psicotrope lesive della salute della persona offesa;
- Da persona travisata o che simuli le qualità di pubblico ufficiale o di altro incaricato di pubblico servizio;
- Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- Con l’uso di armi o sostanze alcoliche o psicotrope lesive della salute della persona offesa;
- Nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni diciotto;
- All’interno di o nelle vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla vittima;
- Nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- Se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
- Se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena della reclusione è ulteriormente aumentata:
- Della metà se i fatti sono compiuti nei confronti di persona minore degli anni quattordici;
- Raddoppiata se i fatti sono compiuti nei confronti di persona minore degli anni dieci.
PROCEDIBILITÀ DEL REATO
- Con querela irrevocabile della persona offesa entro dodici mesi dalla commissione del fatto;
- Perseguibile d’ufficio in alcune ipotesi come:
- Se il fatto è commesso contro minore;
- Se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, da pubblico ufficiale.
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