Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la violenza domestica
La violenza domestica sui familiari è uno dei reati più rilevanti tra i delitti contro l’assistenza familiare.
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità.
I maltrattamenti calpestano la dignità e la personalità della vittima e si concretizzano con atti vessatori, oppressivi e prevaricatori, reiterati nel tempo.
Vediamo ora di approfondire insieme come si configura il reato nel codice penale, le pene e come denunciare violenza domestica.
VIOLENZA DOMESTICA LEGGE
La violenza domestica rientra nel reato descritto nell’articolo 572 del Codice penale come segue “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.
La violenza domestica è un reato proprio ed abituale:
- Proprio: in quanto può essere commesso da persone legate da un particolare vincolo affettivo od umano alla vittima e quindi da un rapporto familiare o di autorità;
- Abituale: ossia condotte reiterate nel tempo, volontariamente lesive (con dolo) dell’integrità fisica, psicologica e della dignità della vittima. Questi atti possono essere sia commissivi (ad esempio minacce e violenze) sia omissivi (come la privazione di beni essenziali).
VIOLENZA DOMESTICA SULLE DONNE E FAMILIARI CONVIVENTI: PENE
Riguardo alla pena l’articolo 572 del Codice Penale aggiunge quanto segue: “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
E prosegue: “Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
In altre parole, la pena prevista per la fattispecie semplice del reato è la reclusione da tre a sette anni, mentre è aggravata nelle seguenti ipotesi:
- Nel caso di lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni
- Nel caso di lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni
- Nel caso di morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con armi o in presenza o in danno di: minori, persona in stato di gravidanza e e persona con disabilità.
VIOLENZA DOMESTICA COSA FARE?
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è procedibile d’ufficio, cioè a prescindere da una formale querela della persona offesa.
Questo significa che le forze dell’ordine dopo essere venute a conoscenza dei fatti in qualsiasi forma (solitamente per mezzo di una denuncia per violenza domestica) daranno avvio automaticamente al procedimento penale.
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