Usurpazione Di Titolo: Breve Guida
Quando si parla di usurpazione di titolo o di azione di usurpazione si intende l’assunzione e il mantenimento illegittimo di funzioni o attribuzioni pubbliche ovvero arrogarsi una qualità che non si possiede.
Vediamo ora insieme di approfondire cosa significa usurpazione, come viene inquadrato il reato nel Codice Penale e come è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.
USURPAZIONE DI TITOLO CODICE PENALE
Il reato viene così descritto nell’art. 498 del Codice Penale “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro”.
In altre parole, il delitto di usurpazione è un illecito amministrativo che si configura quando il soggetto si attribuisce la qualifica di un funzionario pubblico o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una professione, per le quali è prevista una speciale abilitazione dello Stato, con l’uso abusivo di un contrassegno o una divisa.
Il Legislatore ha voluto tutelare la fede pubblica contro tutti quei comportamenti che alterano le qualità personali o gli elementi identificativi di una persona (come ad esempio la divisa, i segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione).
USURPAZIONE DI TITOLO ACCADEMICO
Il reato è previsto dal secondo comma dell’art. 498 del Codice Penale, che cita “Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente”.
In questa seconda ipotesi delittuosa, non è necessaria “la pubblicità del comportamento”, in quanto “l’arrogarsi” si riferisce al fatto di attribuirsi indebitamente o illegalmente titoli od onori. In questo caso, il reato si protrae in modo permanente nel tempo.
DEPENALIZZAZIONE DEL REATO
Il reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 come segue: “ Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall’art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “.
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