Ubriachezza: breve guida al reato
L’ubriachezza è uno stato di intossicazione acuta da alcol che provoca una temporanea alterazione delle facoltà mentali e fisiche della persona.
Si parla invece di ubriachezza molesta quando l’alterazione causa anche vomito, nausea e comportamenti inopportuni che possono richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Reato di ubriachezza
Il reato è previsto nell’art 688 del Codice Penale che così cita: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale”.
Ma cosa si intende esattamente per ubriachezza manifesta?
Secondo una definizione comunemente accettata, l’ubriachezza manifesta è uno “ Stato fisico dovuto all’abuso di alcool che supera la semplice ebbrezza e che è accompagnato da manifestazioni esteriori di tale stato quali ad esempio la mancanza di autocontrollo, la produzione di schiamazzi, etc”.
L’ubriachezza nel Codice Penale
Per il nostro codice penale, salvo il caso di ubriachezza accidentale di cui sotto, l’ubriachezza non esclude la imputabilità. Il legislatore ha previsto una differente punibilità a seconda che l’intossicazione alcolica sia accidentale, volontario o colposa, preordinata a competere un reato ed abituale o cronica.
L’articolo 92 del Codice Penale stabilisce infatti che “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
Il caso di ubriachezza accidentale per caso fortuito o forza maggiore, per il quale è esclusa la punibilità, è determinata da un fattore imprevedibile o inevitabile che non si può imputare al soggetto.
Si pensi, ad esempio, al lavoratore di una distilleria che si ubriaca a causa dei vapori alcolici o di un soggetto che inconsapevolmente assume un farmaco che accentua gli effetti di dosi anche minime di alcol.
L’ ubriachezza preordinata è quella che il soggetto si è procurato volontariamente al fine di commettere un reato o prepararsi una scusa per giustificare l’azione delittuosa. Questa eventualità configura un’aggravante del reato e di conseguenza un aumento della pena.
L’ubriachezza abituale o cronica viene equiparata, a seconda della gravità dell’intossicazione, al vizio totale o parziale di mente e costituisce un’aggravante di pena.
Disciplina sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni
Il legislatore nel dispositivo dell’art 689 del Codice Penale punisce anche chi somministra bevande alcoliche ai minori di sedici anni e specifica quanto segue: “L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”.
Lo stesso articolo specifica anche quanto segue: “Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio”.
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