Furto con strappo nel Codice Penale
Il furto con strappo viene descritto dall’articolo 624 bis al 2° comma del Codice Penale che recita ”Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”. In altre parole il furto con strappo, che è noto anche con il nome di scippo, richiede che il bene venga estromesso alla vittima mediante un atto violento come lo strappo di mano o dal corpo. La violenza posta in essere dal soggetto agente viene [...]