Atti osceni e diritto
Il reato di atti osceni è descritto dall’articolo 527 del Codice Penale, che li identifica come atti inerenti la sessualità che avvengono “in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico”. Gli atti considerati come osceni sono tutti quegli atti che riguardano in modo esplicito la sfera sessuale e che, se commessi in un contesto pubblico, rappresentano un oltraggio al pudore. In questo caso il legislatore pone l’attenzione non sull’individuo ma sulla collettività, che viene turbata e offesa nella sua sensibilità dall’espletamento di atti che rientrano nella sfera privata. Gli atti osceni in luogo pubblico rappresentano condotte che offendono il [...]