Sequestro Di Persona A Scopo Di Estorsione: Breve Guida
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato che ha visto la sua massima diffusione in Italia negli anni settanta: dapprima solo nel contesto di alcuni territori e, successivamente, in tutto il territorio nazionale ad opera della criminalità organizzata nazionale e internazionale.
Per far fronte a questa emergenza, lo Stato ha studiato delle misure atte al contenimento del reato che troviamo raccolte nel Decreto Legge n. 8 del 15 gennaio 1991 che così cita: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonché tutelare le persone che collaborano con la giustizia….Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi”.
A seguito di questo Decreto Legge, la diffusione del reato si è ridimensionata e i sequestri estorsivi, da allora, si verificano con modalità e tempistiche molto ridotte rispetto al passato.
SEQUESTRO DI PERSONA CODICE PENALE
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione viene descritto nell’articolo 630 del Codice Penale che recita: “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.
Siamo di fronte ad un reato plurioffensivo posto a tutela sia della libertà individuale che del patrimonio della vittima: la fattispecie si colloca a metà fra il reato di sequestro di persona (art. 605 del c.p.) e il reato di estorsione (art. 629 c.p.).
Nel concreto, il reato si verifica quando una persona viene sequestrata, al fine di costringerla o di costringere altre persone al pagamento di una somma di denaro in cambio della sua liberazione.
In questo modo si configura il dolo specifico, che è appunto la volontà di conseguire un ingiusto profitto in cambio della liberazione.
Nei comma secondo e terzo dell’art. 630 si configurano le aggravanti di reato come segue: “Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo”.
LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Ai commi quarto e quinto dell’art. 630 vengono descritte le circostanze attenuanti come segue: “Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605…Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent’anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi”.
In altre parole, il legislatore prevede degli sconti di pena per coloro che si dissociano dagli altri rapitori e si adoperano affinché il sequestrato riacquisti la propria libertà, senza che sia stato pagato alcun riscatto.
Le attenuanti sono previste anche per concorrenti al sequestro che si dissociano e collaborino attivamente con l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove per individuare/catturare gli altri sequestratori.
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