Riforma Cartabia: modifiche apportate al Codice di Procedura Penale
La Riforma Cartabia, introdotta con la legge delega n. 134/2021 e il D. lgs. n. 150/2022, ha comportato importanti modifiche del Codice di Procedura Penale.
Per ciascun punto della riforma sono previste specifiche misure transitorie, utili alla gestione dei procedimenti in essere.
Vediamo in questa sede solo alcune delle principali modifiche apportate, rimandando a un’eventuale consulenza maggiori precisazioni e contestualizzazioni rispetto alla riforma in essere.
Prescrizione del reato
La riforma contempla una modifica del regime di prescrizione che, in base alla legge 3/2009 (riforma Bonafede), si interrompeva dopo la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione. Tradotto in termini pratici: dopo la sentenza di primo grado veniva a cadere un termine di scadenza (sine die).
Questa disposizione viene annullata. La riforma Cartabia stabilisce che non vi sia un blocco ai termini di prescrizione, ma che riprendano a decorrere.
Improcedibilità per superamento dei termini
Se il giudizio in appello non viene definito entro 2 anni e quello in Cassazione entro 1 anno (salvo eccezioni contemplate), l’azione penale diventa improcedibile (salvo la possibilità, per la parte civile, di avanzare la pretesa risarcitoria presso il giudice civile).
Si interviene così in modo incisivo su quei processi che rischiano di trascinarsi a tempo indefinito, nei giudizi di appello e di legittimità.
Le eccezioni: mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico di stupefacenti
In caso di reati aggravati da metodo mafioso, è prevista una proroga dei termini di 3 anni per l’appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione.
In caso di traffico di stupefacenti, terrorismo, violenza sessuale aggravata decadono i limiti di tempo.
Estensione dei reati procedibili a querela
Nell’ottica di snellire il percorso giudiziario e di alleggerire i tribunali dai reati procedibili d’ufficio, la riforma ha previsto l’estensione del regime di procedibilità a querela con l’inclusione di nuovi reati contro la persona e contro il patrimonio. Si tratta di reati che in precedenza erano sottoposti al regime della procedibilità d’ufficio.
Questo significa che, in determinati contesti individuati dal legislatore, l’avvio del processo penale in relazione a un illecito dipende dalla volontà della persona offesa, che quindi deve mostrare un reale interesse a procedere all’accertamento dei fatti.
Successive modifiche hanno anche precisato che gli uffici giudiziari non hanno l’onere di informare la persona offesa in merito al diritto di querela.
Quali sono nuovi i reati procedibili a querela?
Per quanto riguarda i delitti contro la persona ricordiamo:
- Lesioni personali stradali gravi o gravissime, solo in caso di lesione non aggravata
- Lesioni personali dolose
- Sequestro di persona semplice (ex art. 605 del Codice Penale)
- Violenza privata non aggravata
- Minaccia
- Violazione di domicilio
Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio sono contemplati:
- Furto
- Turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 Codice Penale)
- Danneggiamento (salvo se commesso in concomitanza al delitto di interruzione di pubblico servizio, circostanza in cui diventa procedibile d’ufficio)
- Truffa, frode informatica e appropriazione indebita
Entrano nella lista dei reati procedibili a querela anche il disturbo del riposo e la molestia delle persone.
Per ciascuno di questi reati sono state individuate eccezioni e circostanze gravi che comportano la procedura d’ufficio. Più in generale, è contemplata sempre la procedibilità d’ufficio “quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.
Durata delle indagini preliminari
La riforma stabilisce che il Pubblico Ministero, dal momento in cui l’indagato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, abbia 6 mesi per svolgere le indagini, in caso di reati contravvenzionali, 1 anno in caso di delitti, 1 anno e 6 mesi in caso si delitti di maggiore gravità identificati dall’art. 407, comma 2 del Codice di Procedura Penale.
Inoltre, il Pubblico Ministero può usufruire di una sola proroga, la cui richiesta deve essere motivata e può essere concessa in caso di indagini particolarmente complesse.
Digitalizzazione: il processo penale telematico
La riforma ha introdotto un processo di digitalizzazione che coinvolge anche il processo penale e che prevede l’obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie e l’invio di notifiche presso il domicilio digitale dell’imputato.
In questo ambito il processo di riforma è, più che in altri, in corso e rivela diverse criticità e buchi procedurali. Tanto che l’avvocato incaricato, allo stato attuale, può ancora depositare gli atti per upload, pec o in forma cartacea (solo fino al 31 dicembre 2024).