Revenge Porn: Breve guida al reato
Quando si parla di revenge porn (tradotto dall’inglese vendetta pornografica) si fa riferimento ad un fenomeno che indica la divulgazione non consensuale di immagini/video intime che raffigurano l’ex partner, con scopo vendicativo.
La vittima di revenge porn è di solito l’ex coniuge, compagna/o, fidanzata/o di colui/colei che divulga le immagini o video, così violando la sfera intima con la diffusione di immagini di cui, in taluni casi neanche conosceva l’esistenza, in quanto erano state scattate a sua insaputa.
La condivisione di queste immagini/video può avvenire attraverso mail e cellulari o diffusione in rete e comporta una grave lesione dell’immagine e della dignità della vittima.
Il fenomeno è molto diffuso in tutto il mondo e molti paesi per contrastarne la diffusione hanno adottato normative molto severe, questo è avvenuto ad esempio in molti stati degli Usa, nel Regno Unito, in Germania e in Israele.
REATO DI REVENGE PORN IN ITALIA
In mancanza di una legge specifica le vittime di revenge porn fino all’agosto del 2019 potevano solo rivolgersi al Garante della privacy e denunciare la violazione e il trattamento improprio dei dati personali oppure fare riferimento alla normativa sui reati di estorsione e diffamazione.
Il legislatore però, a seguito dalla grande diffusione del fenomeno e di un vivace dibattito che si era creato sui casi di “revenge porn”, ha deciso di colmare il vuoto legislativo con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 il cosiddetto “Codice Rosso”.
Il Codice Rosso, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” configura 4 nuovi reati tra cui anche quello di “delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.
Il nuovo reato è contemplato nell’art 612 ter c.p. che cita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.
La stessa pena viene applicata anche a chi è venuto in possesso di tali immagini/video e li diffonde o pubblica senza il consenso delle persone rappresentate.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO
L’ex art 612 ter, ai commi 3 e 4 stabilisce le seguenti circostanze aggravanti del reato: “ La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.
COMUNICAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY
Con il Decreto Legge 139/21 pubblicato in G.U. 241/2021 è stato introdotto un ulteriore provvedimento all’interno del “Codice in materia di protezione dei dati personali” che all’art. 144 bis (rubricato revenge porn) prevede quanto segue “Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art 612-ter del c.p. può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al Garante”.
Il Garante entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvederà a predisporre le opportune indagini.
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