Reato di stalking e denuncia: il Codice Penale
Reato di stalking: la definizione nel codice penale e la prassi nel procedimento
Dallo stalking telefonico ai pedinamenti, il reato
Negli ultimi anni, la sensibilità dell’opinione pubblica di fronte alle condotte persecutorie è cresciuta in modo importante e, parallelamente, le statistiche registrano un aumento del fenomeno. Nella stragrande maggioranza delle circostanze, le vittime sono soggette a disagi fisici e psichici. Dalla paura agli stati d’ansia, minacce, molestie e atti lesivi possono compromettere la stabilità necessaria per lo svolgimento regolare della vita quotidiana. Dunque, la disciplina giuridica è entrata nel merito del reato di stalking identificando tutti quei comportamenti penalmente perseguibili.
Codice Penale e stalking: norma e definizione
Secondo quanto definito dall’Articolo 612 bis del Codice Penale, può essere penalmente perseguito e condannato “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Il reato di stalking e le condotte sanzionabili dagli organi giudiziari
Come già accennato, negli ultimi anni l’attenzione verso questa tipologia di reato è cresciuta sempre di più e, di pari passo, le statistiche hanno visto una crescita del fenomeno anche grazie all’affinamento delle verifiche e degli studi. Oggi, si può definire con una certa precisione il profilo dello stalker che, nell’80% dei casi, è un soggetto maschio. Spesso questo è un ex partner o partner, un collega, un amico o un conoscente. Inoltre, è altrettanto significativo notare che il soggetto, solitamente, non ha precedenti penali, non è dipendente da droghe e non ha disturbi mentali. Gli atti persecutori che questo compie e che sono sanzionabili in accordo con la norma vanno dalla sorveglianza al pedinamento, dalla raccolta di informazioni agli appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima.
La presentazione della denuncia di stalking
La norma del Codice Penale entra nel merito della modalità per presentare la denuncia e avviare le indagini. Il testo chiarisce che la supposta vittima debba presentare la querela alle autorità competenti entro sei mesi dagli eventi. La revoca della stessa (remissione) può avvenire soltanto per via giudiziale. Mentre, l’atto s’intende irrevocabile se reiterato e compiuto nelle modalità descritte dal secondo comma dell’Articolo 612 bis. Diversamente, qualora gli atti persecutori fossero connessi ad altri delitti, fossero indirizzati verso minori o soggetti con disabilità, le autorità devono procedere d’ufficio.
La pena per stalking e le circostanze aggravanti
Termini minimi e massimi della pena
Il testo della norma definisce, altresì, l’entità della pena. A fronte di una sentenza di colpevolezza, l’imputato può essere condannato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Va da sé, che l’entità della sanzione dipende dalle variabili comunemente tenute in considerazione in sede giudiziale (fra queste: eventuale recidività, gravità degli atti persecutori, durata della condotta molesta, ecc.). Altrettanto importanti, inoltre, sono le aggravanti definite dal testo della legge.
Aggravanti per il reato di stalking
In particolare: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Inoltre, la sanzione è aumentata fino alla metà se la vittima del reato è un minore, una donna in stato di gravidanza o un soggetto disabile. Infine, costituiscono un’aggravante l’impiego di armi o gli atti compiuti da persona travisata.
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