Reato di omicidio stradale e sanzioni per l’automobilista
Il reato di omicidio stradale, la norma nel Codice Penale e le sanzioni
La legge stradale e l’articolo del Codice Penale
L’Articolo 589 del Codice Penale disciplina il reato di omicidio stradale colposo, stabilisce le sanzioni e identifica tutte le aggravanti del caso. Il testo della norma al 589-bis vuole che: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. La legge si divide in due parti: la prima riguarda tutte le persone che non agiscono in conformità con il codice della strada; mentre, la seconda parte si riferisce unicamente alle persone che sono alla guida di un veicolo a motore e non si conformano alle norme del codice della strada. Dunque, automobilisti, autisti di bus e camion e motociclisti risponderanno sempre e solo del reato di omicidio stradale colposo. Inoltre, la semplice imputazione di omicidio stradale può essere aggravata dalle circostanze specifiche come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Di seguito, entriamo nel dettaglio della disciplina normativa definendo le varie ipotesi di reato e le sanzioni comminate.
Omicidi stradali: tutte le ipotesi di reato, le pene, le lesioni stradali
L’aggravante della guida in stato di ebbrezza
Una delle aggravanti più frequentemente riscontrate nel caso di omicidio stradale colposo è la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Di seguito, i vari limiti e le sanzioni che possono essere comminate.
- In caso tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o presenza di sostanze stupefacenti la pena va da otto a dodici anni di reclusione.
- In caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e l’1,5 grammi la pena va da cinque a dieci anni di reclusione.
Nella seconda ipotesi, la pena può andare da otto a dodici anni nel caso in cui il conducente eserciti una professione che implica il trasporto di cose o persone come indicato dall’Articolo 589 bis, comma 3.
L’aggravante dei comportamenti contrari alla sicurezza stradale
Possono aggravare il reato e, dunque, aumentare le sanzioni alcuni comportamenti contrari alla sicurezza stradale. Nei casi che seguono, la pena va dai cinque ai dieci anni di reclusione.
- Il conducente procede su strade urbane a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita.
- Il conducente attraversa con attraversa il semaforo rosso.
- Il conducente effettua un’inversione in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi.
- Il conducente sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
- Il conducente circola contromano
- e comunque non inferiore a 70 km/h.
- Il conducente procede su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita.
L’aggravante della guida senza patente e le attenuanti
In caso di omicidio stradale colposo si applicano le aggravanti anche qualora il conducente sia alla guida del mezzo senza essere in possesso della patente (perché non l’ha mai ottenuta, perché sospesa o revocata). Esistono, tuttavia, delle circostanze in cui tale aggravante non si applica.
- L’aggravante non si applica se la patente era stata ritirata ma senza provvedimento di sospensione.
- L’aggravante non si applica se è stata disposta la sospensione della patente ma il provvedimento non è stato notificato entro il termine di 20 giorni.
Altrettanto importanti per l’applicazione della legge sull’omicidio stradale sono le attenuanti. In particolare, il testo indica che quando il decesso della vittima non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Il reato di lesioni stradali colpose
Infine, il 589-bis al comma 6 introduce il reato di lesioni stradali colpose. Il testo chiarisce che: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
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