Reati Ambientali
Le disposizioni penali di tutela e protezione ambientale sono finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio (art. 9 della Costituzione), nonché della salute degli individui (art. 32 della Costituzione).
Il Codice Penale prevede i seguenti reati:
- incendio boschivo;
- inondazione, frana, valanga;
- danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga;
- crollo di costruzioni o altri disastri;
- avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (Inquinamento Industriale);
- distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione;
- diffusione di una malattia delle piante o degli animali;
- uccisione di animali;
- maltrattamento di animali;
- spettacoli o manifestazioni vietati;
- divieto di combattimenti tra animali;
- getto pericoloso di cose;
- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale;
- distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
NUOVI REATI AMBIENTALI DOPO LA RIFORMA
Il legislatore con la legge n. 68/2015 ha integrato il Codice Penale con una serie di norme aventi la ratio di garantire maggior tutela della salute e dei beni naturali.
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Secondo l’art 452-bis chi causa abusivamente una compromissione o un deterioramento dell’acqua o dell’aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo di un ecosistema o delle biodiversità della flora e della fauna, incorre in sanzioni penali che prevedono la reclusione da due a sei anni e multe che vanno dai 10.000 a 100.000 euro.
Sono poi previste aggravanti di pena:
- quando l’inquinamento colpisce un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.
- in caso di morte o lesioni personali come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
DISASTRO AMBIENTALE
Secondo l’art. 452-quater è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale nei seguenti casi:
- alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Anche per questo reato sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE RADIOATTIVO
Secondo l’art. 452-sexies chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con multe da 10.000 a 50.000 euro.
Aggravanti di pena sono previste nei seguenti casi:
- pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.
IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO
Secondo l’art 452-septies chiunque nega l’accesso predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi e impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, incorre nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni
OMESSA BONIFICA
Secondo l’art 452-terdecies salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi è obbligato per legge, per ordine del giudice o di un’autorità pubblica, ma non provvede a bonificare, ripristinare o recuperare lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con multa da euro 20.000 a euro 80.000.
NORME GENERALI
Tutte le pene vengono aumentate in caso di associazione a delinquere ambientale, o associazione mafiosa.
La confisca del prodotto o del profitto del reato ambientale viene sempre ordinata a meno che non appartengano a persone estranee all’illecito penale o l’imputato abbia già bonificato lo stato dei luoghi.