Preterintezione diritto penale
La preterintenzione è un elemento soggettivo del reato, inserito in una posizione intermedia tra il dolo e la colpa e, semplicisticamente, definisce i casi in cui si verifica un evento più grave rispetto a quello che il soggetto aveva intenzione di produrre.
La sua definizione nel Codice Penale la troviamo nell’art. 43 che stabilisce che il delitto è “preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”. In altre parole il soggetto compie un’azione con l’intenzione di cagionare un reato, ma poi nella pratica si verifica un fatto diverso e più grave rispetto a quello programmato.
Quindi, il soggetto ha la precisa volontà di commettere un reato (elemento comune al dolo), ma senza l’intenzione di causare conseguenze diverse e più gravi (elemento psicologico simile alla colpa).
Delitti preterintenzionali nell’ordinamento giuridico
L’unico caso di di reato preterintenzionale previsto dal Codice Penale è l’omicidio preterintenzionale che viene definito dall’articolo 584 e cita: “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
Ovvero l’omicidio preterintenzionale si verifica quando un soggetto infligge lesioni personali e percosse che provocano la morte della vittima.
Un altro esempio di omicidio preterintenzionale è la cessione di sostanze stupefacenti ad un soggetto, che ne provocano la morte.
La pena dell’omicidio preterintenzionale può essere aumentata, da un terzo fino alla metà, se si verificano le circostanze aggravanti che possono essere:
- Quando il reato è contro un ascendente, un discendente o il coniuge o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
- Quando il soggetto è un latitante o fa parte di un associazione per delinquere;
- Quando viene commesso con armi o sostanze corrosive.
Reato di aborto preterintenzionale
Esiste anche il reato di aborto preterintenzionale che è previsto dal secondo comma dell’art 18 dalla legge n. 194/1978 (legge sull’aborto).
La legge cita: “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”.
Inoltre, in caso di morte della donna si applica una pena che va da otto a sedici anni, mentre se la donna subisce una lesione personale gravissima, si applica la reclusione da sei a dodici anni.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Differenza tra preterintenzione e aberratio delicti
La preterintenzione è affine all’aberractio delicti, ossia alla morte/lesione conseguente ad un altro delitto (art. 586 del Codice Penale) in quanto in entrambi i casi il soggetto cagiona un evento differente da quello voluto.
I due casi si differenziano però in quanto, nel delitto preterintenzionale il reato più grave commesso è comunque lesivo del soggetto (l’intenzione era lesiva ma la conseguenza grave, ovvero la morte).
Nell’aberratio delicti , invece, il reato compiuto è del tutto diverso da quello che il soggetto aveva in mente di realizzare.
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