Pena per tentato omicidio: qual’è?
La pena per tentato omicidio viene trattata dal legislatore all’interno del Libro primo dei “Reati in generale” che raggruppa tutti i reati che sono stati commessi con coscienza e libera volontà.
L’ordinamento penale, nello specifico, non disciplina in modo autonomo il delitto tentato di omicidio, ma lo incorpora nell’ampia casistica dei “Tentativi di reato”.
Nel caso di omicidio volontario, invece, la pena è prevista all’art 575 c.p. che stabilisce “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” e di seguito stabilisce tutte le circostanze ed aggravanti che possono fare applicare la pena dell’ergastolo, a seconda dei tipi di omicidio compiuti.
Vediamo ora di capire meglio in quali circostanze vi è la condanna per tentato omicidio e la relativa pena.
Tentato omicidio codice penale
Riguardo al delitto di tentato omicidio il Codice Penale all’articolo 56 stabilisce quanto segue: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”
In pratica quindi la riduzione della pena prevista per l’omicidio, deriva dal fatto che non si è raggiunta l’effettiva lesione del soggetto giuridico, il tentativo è rimasto incompiuto o gli effetti dell’atto non si sono verificati per cause indipendenti della volontà dell’imputato (delitto mancato).
Di conseguenza anche se manca un evento lesivo, il legislatore ne ha comunque previsto la punibilità per condannare l’evento criminoso e tutelare chi l’ha subito.
Tentato omicidio e lesioni aggravate differenze
Per stabilire in modo chiaro ed esaustivo la distinzione fra il reato di tentato omicidio e il reato di lesioni aggravate è invece intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42797 del 19/09/2017, definendo gli elementi di fatto idonei a stabilire il tentato omicidio della vittima.
I fattori da tenere in considerazione, che costituiscono la discriminante tra questi due reati, sono i seguenti:
- Tipologia di arma utilizzata per colpire la vittima;
- Quantità e forza applicata nei colpi inferti;
- Parti del corpo vitali che sono state prese di mira.
Tentato omicidio pena: come si calcola?
La pena con la quale è punito il reato di tentato omicidio, va calcolata partendo dalla pena minima prevista dall’art. 575 c.p. per l’omicidio, cioè anni 21 diminuita di 1/3 e quindi: anni 14 di reclusione.
Bisogna tenere conto però anche delle circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena, e delle circostanze attenuanti, che ne comportano una riduzione (ad esempio nel caso di incensurati).
Inoltre, nell’eventualità di rito abbreviato del processo, la pena viene ridotta ulteriormente di 1/3.
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