Nuovi Reati Sportivi
NUOVI REATI SPORTIVI
Lo scorso 17 maggio 2019, è entrata in vigore la Legge 3 maggio 2019, n. 39, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”.
L’adeguamento alla Convenzione ha portato all’introduzione, nel l’elenco dei reati sportivi, della frode sportiva e dell’esercizio abusivo del gioco e della scommessa (decreto legge 231/2001).
La novità legislativa non riguarda solo le società sportive, ma anche tutte le società che sulle competizioni sportive o sui personaggi dello sport effettuano investimenti pubblicitari o che abbiano concluso un contratto di sponsor per eventi sportivi, squadre e atleti.
NUOVE SANZIONI
In relazione alla commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, saranno da oggi applicate agli enti le seguenti sanzioni pecuniarie:
- In caso di illeciti gravi sanzioni da € 25.800 a € 774.500, per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Inoltre vengono applicate all’Ente sanzioni interdittive ex L. 231/2001 che in alcuni casi possono rivelarsi gravemente pregiudizievoli per la prosecuzione dell’attività.
- In caso di illeciti meno gravi contravvenzioni da € 25.800 a € 402.740.
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
La frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000, chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Stessa pena per chi compie atti fraudolenti per “pilotare” l’esito dell’evento sportivo.
Trattandosi di reato di pericolo, perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è necessaria l’effettiva alterazione dello svolgimento della competizione sportiva.
La norma impone che le stesse pene si applichino anche al giocatore partecipante alla competizione che accetti il denaro o ne accolga la promessa.
Le società sportive devono pertanto adottare un modello di gestione e controllo dei propri tesserati per prevenire atti illeciti.
La disposizione prevede, inoltre, una particolare aggravante, con aumento della pena se il risultato della competizione (che si tenta di alterare) è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA
Secondo l’art. 4 Legge n. 401/1989 “chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario” (ad es. CONI, UNIRE) incorre in una multa da 20.000 a 50.000 euro e reclusione da tre a sei anni.
“Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità…o venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni o chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite” incorre in ammende non inferiori a 516,42 euro e arresto da tre mesi a un anno.
La norma incrimina poi tutta una serie di condotte ulteriori riguardanti, da un lato, la pubblicizzazione di giochi, concorsi e scommesse gestite illecitamente o a giuochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.