Lesione personale: breve guida al reato
La lesione personale è un “Delitto contro la vita e l’incolumità individuale” che punisce tutti coloro che mettono in atto volontariamente un comportamento che provoca nel soggetto passivo una malattia fisica o psichica.
A seconda della gravità della lesione il danno alla salute cagionato può essere lieve, lievissimo, grave o gravissimo. In questo articolo approfondiremo insieme le caratteristiche di questo reato in tutti i suoi aspetti e la sua procedibilità.
LESIONE PERSONALE ART 582 CP
Le lesione personale è contemplata nell’art. 582 del c.p. che così recita: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il bene giuridico che viene tutelato è “l’incolumità fisica e psichica della persona”, il soggetto attivo può essere “chiunque reca il danno” mentre il soggetto passivo è la vittima della condotta.
L’elemento soggettivo richiesto nelle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. è il dolo, ovvero la consapevolezza che l’azione lesiva provochi o possa provocare danni fisici o psichici alla parte lesa.
TIPOLOGIE DI LESIONE
A seconda della gravità, le lesioni si dividono in due categorie contemplate in diversi articoli del codice penale:
- Lesioni lievi e lievissime previste dall’art. 582: le lesioni c.d. “lievi” e “lievissime”: sono disciplinate dal secondo comma e punite a querela della persona offesa, se non provocano una malattia con durata superiore ai venti giorni ed in assenza di una delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585 c.c. o con le eccezioni indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p. (delitti commessi contro l’ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre, la madre o il figlio adottivi o contro un affine in linea retta). La lesione è considerata lieve quando provoca una malattia di durata superiore a venti giorni ma inferiore a quaranta, ed è procedibile d’ufficio.
- Lesioni gravi e gravissime previste nell’art. 583 c.p. come circostanze aggravanti.
LESIONE PERSONALE GRAVE E GRAVISSIMA
Le lesioni personali gravi sono regolamentate dall’art 583 del codice penale come segue: “ La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto”.
L’articolo prosegue specificando, inoltre, quando la lesione personale è considerata gravissima, ovvero: “La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare(, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l’aborto della persona offesa”.
LESIONE PERSONALE: LE PENE
Il regime sanzionatorio è modulato sulla base dell’intensità della lesione e prevede:
- Nei casi contemplati dall’art. 582: la reclusione da sei mesi a tre anni
- Nei casi contemplati dall’art 583:
- Lesione grave: reclusione da tre a sette anni;
- Lesione gravissima: reclusione da sei a dodici anni.
Se sei coinvolto in un episodio di lesione personale, ed hai bisogno di consulenza o assistenza legale, non esitare a contattarci.