Legittima Difesa
LEGITTIMA DIFESA IN ITALIA NUOVA LEGGE
L’art 52 del codice penale stabilisce quanto segue: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 è stato aggiunto un comma recante le disposizioni che seguono:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- a) la propria o la altrui incolumità:
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”
LEGGE LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Dal 2006 ad oggi si sono fatti tanti tentativi di riformare la legittima di difesa ma l’approvazione della nuova legge è avvenuta solo nel 2019 con l’introduzione nel nostro ordinamento penale della nuova figura della legittima difesa domiciliare e con l’aumento delle pene per furto, rapina e violazione di domicilio e estensione del gratuito patrocinio al soggetto nei cui confronti si procede penalmente per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo.
LEGITTIMA DIFESA CODICE PENALE
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 26 aprile 2019, n. 36 recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa” (G.U. n. 102 del 3 maggio 2019).
Con tale Legge si è aggiunto all’articolo 1 il comma “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”
Ovvero chi compie un atto per respingere chi si sta introducendo nel proprio domicilio, agisce sempre in stato di legittima difesa, essendo sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
L’articolo 2 esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, «trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità».
L’articolo 3, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
ALTRE MODIFICHE DELLA RIFORMA
La nuova legge si occupa anche di inasprire le pene per un’ampia una platea di reati:
- Violazione di domicilio: è prevista una pena di reclusione da uno a quattro anni, aumentabile fino a sei anni nei casi in cui il reato venga commesso con violenza sulle cose o alle persone o il colpevole è palesemente armato.
- Furto in abitazione e furto con strappo ( art 624 bis cp): la sanzione è stata aumentata con reclusione da quattro a sette anni e se il reato è aggravato la reclusione si alza fino a dieci anni.
- Rapina: la reclusione va da un minimo di quattro anni a un massimo di dieci anni e per le rapine aggravate, un minimo di cinque anni a un massimo di venti anni.