Il dolo nel diritto penale
Il dolo, ossia la precisa volontà di compiere un azione criminosa, è il criterio determinante previsto dalla legge per stabilire che un fatto compiuto da un soggetto possa essere punito come un delitto.
In altre parole, il dolo nel diritto penale costituisce l’elemento soggettivo per tutti quei reati in cui il responsabile dell’evento criminoso agisce con piena coscienza e volontà, prevedendo le conseguenze delle sue azioni/omissioni.
Dolo significato letterale e definizione del codice penale
La parola dolo deriva dal latino dolus che significa “inganno, frode” e come da descrizione dell’enciclopedia Treccani “il dolo nel diritto penale è la volontà cosciente di compiere un fatto che costituisce reato”.
Il significato del dolo è ben spiegato anche dall’art. 43 del Codice Penale che stabilisce: “ Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Dolo diritto penale tipologie
il dolo nel diritto penale viene classificato in diversi modi, vediamo insieme le principali distinzioni:
- Dolo intenzionale o diretto e dolo indiretto: nel primo caso la volontà del soggetto è indirizzata direttamente a realizzare l’evento tipico del reato. Invece, nel dolo indiretto il reato è il risultato di una condotta che era stata intrapresa per un altro scopo, ma in corso d’opera ha assunto connotati diversi con conseguenze rischiose che il soggetto ha accettato consapevolmente.
- Dolo generico e dolo diretto o specifico: a seconda che il soggetto sia intenzionato a creare volontariamente un danno generico o un fine specifico.
- Dolo di danno e dolo di pericolo: a seconda che il soggetta intenda ledere il bene protetto dalla norma o solamente minacciare un intenzione criminale o un attentato per fare un esempio.
- Dolo antecedente e iniziale, dolo concomitante e dolo successivo: a seconda che la condotta illecita venga attuata solo in fase iniziale o accompagni tutto l’evento fino al conseguimento del danno o si manifesti dopo l’azione o l’omissione.
- Dolo d’impeto e dolo di proposito: nel primo caso il dolo non è premeditato, ma l’azione/omissione è compiuta in modo improvviso. Nel secondo caso, invece, l’azione criminosa viene progettata con anticipo rispetto al compimento (rientra in questo caso la premeditazione).
Reato doloso come viene punito
Il dolo è la forma più grave di colpevolezza ed è punito dalla legge con la pena più grave a cui vanno aggiunte aggravanti o attenuanti a seconda del movente che ha spinto il soggetto a compiere l’illecito penale.
E’ evidente che il dolo è diversamente punito a seconda della sua intensità come stabilisce nello specifico l’articolo 133 del codice penale “Il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
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