Furto di dati aziendali: Breve guida al reato
Il furto di dati aziendali, che si tratti di sottrazione documenti aziendali cartacei o di dati contenuti in un Pc aziendale, è sempre una condotta illecita che comporta delle conseguenze a livello civile, penale, disciplinare (interno all’azienda), oltre ad essere una violazione della privacy.
Questo avviene perché l’accesso del dipendente ad informazioni e documenti che riguardano l’azienda non abilita ad utilizzarli come si vuole, ma solo ai fini lavorativi.
Vediamo ora di tratteggiare insieme il quadro delle responsabilità connesse all’indebita fuoriuscita dei dati aziendali.
LICENZIAMENTO PER FURTO IN AZIENDA
Il dipendente infedele che utilizza i dati aziendali in modo improprio commette un illecito disciplinare in quanto non rispetta gli obblighi previsti dal rapporto di lavoro dipendente.
Infatti, l’accesso ai dati aziendali scaturisce da un rapporto di fiducia con il datore di lavoro ed è connesso allo svolgimento delle specifiche mansioni previste dal contratto di lavoro.
Di conseguenza, la divulgazione di dati sensibili aziendali è soggetta a sanzioni disciplinari che nella maggior parte dei casi prevedono il licenziamento per furto in azienda ed anche un risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta scorretta del lavoratore, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante.
Inoltre, la divulgazione di dati aziendali può essere finalizzata ad attività di concorrenza fraudolenta e sleale che dà adito alle azioni risarcitorie connesse.
FURTO DI DATI AZIENDALI REATO
I principali reati che si possono configurare dal punto di vista penale sono:
- Reati di spionaggio industriale articoli 622 e 623 del Codice Penale: ”Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”. Ed anche: ”La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata”.
- Reato di accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico art. 615 ter: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
- Appropriazione indebita art. 624 del Codice Penale: “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”. Anche i dati informatici con la sentenza 10 aprile 2020, n. 11959, della Suprema Corte “…devono essere considerati ‘cose mobili’ ai sensi del codice penale, in considerazione della loro struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità”.
- Reato di violazione della privacy art. 167 Codice Privacy sul Trattamento illecito di dati, sulla illecita comunicazione e sulla divulgazione dei dati sensibili e l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. E’ inoltre da ricordare che la violazione dei dati personali, data breach, (ad esempio la lista anagrafica dei clienti/fornitori) deve essere denunciata dal Datore di lavoro al Garante della privacy e comunicata ai diretti interessati.
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