Furto con strappo nel Codice Penale
Il furto con strappo viene descritto dall’articolo 624 bis al 2° comma del Codice Penale che recita ”Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”.
In altre parole il furto con strappo, che è noto anche con il nome di scippo, richiede che il bene venga estromesso alla vittima mediante un atto violento come lo strappo di mano o dal corpo.
La violenza posta in essere dal soggetto agente viene rivolta in via immediata sull’oggetto (una borsa, un borsello, una collana, etc. che vengono strappati), anche se successivamente e di conseguenza si verifica anche un pregiudizio alla vittima ( ad esempio l’ipotesi in cui la vittima a seguito dello strappo perde l’equilibrio e cade per terra).
La norma tutela di conseguenza il patrimonio, per cui la violenza si rivolge agli oggetti sottratti e solo indirettamente e in via residuale alla persona offesa.
Differenza tra furto con strappo e rapina
La linea di demarcazione fra i due reati sta proprio nell’oggetto della violenza che nel caso del furto con strappo è il bene, mentre nella rapina la violenza fisica è rivolta direttamente alla persona.
In tal senso si è espressa la Cassazione Penale, sezione II, 9 ottobre 2018, n. 45409, come segue: “È configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima. Ricorre la rapina allorché la “res” è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l’agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa. Peraltro, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa, ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo”.
Querela, denuncia per furto e pene
La pena prevista dal legislatore è indicata sempre all’articolo 624 bis del Codice Penale che prevede la stessa pena per il furto in abitazione, cioè la “reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500” . L’art 624 bis aggiunge inoltre che “La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61”.
È da segnalare che la legge prevede un numero elevato di circostanze aggravanti e di conseguenza, quasi sempre, il ladro viene accusato di furto aggravato e punito più severamente.
Chi ha subito un furto con strappo può rivolgersi agli uffici delle Forze dell’ordine (Questura, Arma dei Carabinieri) e procedere o con l’atto di denuncia o con una querela, a seconda che il furto sia stato commesso congiuntamente ad altre circostanze aggravanti o meno.
Per richiedere maggiori informazioni su questo argomento o una consulenza, non esitate a contattare l’avv. Pennisi Luca Salvatore.