Falsa Testimonianza: Breve Guida al Reato
Il reato di falsa testimonianza si configura quando il soggetto depone come testimone davanti all’Autorità giudiziaria e afferma o tace la verità relativa ai fatti per i quali viene interrogato e di conseguenza ostacola il corretto funzionamento dell’indagine giudiziaria.
Vediamo ora di approfondire l’inquadramento del reato nel Codice Penale e di rispondere ad alcuni interrogativi che sorgono in merito al reato come: cosa rischio per falsa testimonianza? Come si fa la denuncia per falsa testimonianza? Cosa succede in caso di ritrattazione?
REATO DI FALSA TESTIMONIANZA NEL CODICE PENALE
Il reato è collocato nel titolo III “Delitti contro l’amministrazione della giustizia” del libro II del Codice Penale, all’art. 372 del c.p. che cita quanto segue: ”Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”
Il delitto è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da chi viene convocato per deporre in qualità di testimone innanzi all’autorità giudiziaria.
Il bene giuridico tutelato è “il corretto e normale funzionamento dell’attività giudiziaria, potenzialmente leso dalla mancanza di veridicità e completezza della deposizione”.
La falsa testimonianza è un reato di pericolo, di conseguenza è sufficiente che la deposizione falsa abbia anche solo astrattamente potuto portare un contributo probatorio al processo.
Il soggetto passivo del reato è lo Stato, come definito dalla la Cassazione Penale, sezione VI 09/06/1997 n. 2285 in Cass. Pen. 1998, 1627 s.m.: “Il delitto di falsa testimonianza è reato contro l’amministrazione della giustizia e pertanto parte offesa principale va considerata innanzitutto lo Stato”.
Il delitto può manifestarsi in tre forme: l’affermazione del falso, la negazione del vero e la reticenza.
In ogni caso, la deposizione deve essere “coerente e congruente con quanto effettivamente da lui conosciuto”.
Il reato si configura anche quando il soggetto pone in atto anche una sola delle condotte descritte.
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 376 C.P.
La ritrattazione della falsa testimonianza e applicabile nei casi indicati dall’art. 376 del Codice Penale come segue: “Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, nonché dall’art.375, primo comma, lett. b), e all’art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento”.
E aggiunge: “Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile”.
La norma distingue la falsa testimonianza avvenuta in un processo penale o in un processo civile: nella prima ipotesi la ritrattazione può avvenire entro la dichiarazione di chiusura del dibattimento, mentre nel processo civile è sufficiente che essa intervenga prima della pronuncia di una sentenza definitiva.
DENUNCIA PER FALSA TESTIMONIANZA
Il reato è procedibile di ufficio, essendo un delitto contro l’amministrazione della Giustizia, ma può anche essere avviato dalla parte lesa dalla falsa testimonianza con una denuncia corredata da ogni elemento o particolare che possa concorrere a provare il reato.
Per ricevere una consulenza o assistenza legale per il reato di falsa testimonianza, non esitate a contattarci.