Dolo e colpa: elementi soggettivi del reato
Dolo e colpa sono due elementi soggettivi del reato che si differenziano genericamente per la presenza o l’assenza di intenzione nel commettere il reato. Il dolo e la colpa, insieme ad un terzo elemento che è la preterintenzione, sono gli elementi psicologici del reato, ovvero gli elementi necessari per poter definire un fatto delittuoso, penalmente rilevante ed attribuibile ad un soggetto.
Ma vediamo ora di capire insieme quali sono le principali differenze fra dolo e colpa e quali sono le conseguenze penali delle due tipologie di reato.
Dolo e colpa: definizioni nel codice penale
La definizione degli elementi soggettivi del reato la troviamo nell’art. 43 del Codice penale che cita quanto segue: “Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
In altre parole il dolo è la precisa e cosciente volontà di compiere un’azione criminosa, sia quando vi è l’intenzione di raggiungere un preciso obiettivo (dolo intenzionale o diretto), sia quando il danno non è direttamente voluto, ma è una conseguenza prevedibile (dolo indiretto).
L’art. 43 prosegue nella descrizione del delitto: “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”..
In questo caso quindi, la colpa si caratterizza per il fatto che il soggetto commette il reato agendo con volontà, ma senza essere consapevole delle possibili conseguenze: l’evento quindi si verifica a causa di “negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
L’art. 43 prevede un altro elemento soggettivo del reato, quello “preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”. Di questo si parlerà specificatamente in un altro approfondimento.
Differenza tra reati dolosi e reati colposi
Da quanto sopra detto, si capisce che la principale distinzione tra le due tipologie di reato consiste nella volontà e di conseguenza nella minore colpevolezza.
- Nel dolo il soggetto compie un’azione od una omissione sapendo di compiere un reato (per fare un esempio: omicidio volontario di una persona);
- Nella colpa il reato è la conseguenza di una disattenzione, di una imprudenza o negligenza, o del mancato rispetto di una legge (ad esempio la morte causata ad un pedone da un automobilista che guidava con un eccesso di velocità).
Da un punto di vista penale il dolo è considerata la forma più grave di colpevolezza e di conseguenza viene punita dalla legge con pene più severe.
Ma è anche vero che talvolta nel delitto colposo, pur essendo minore la volontà di recare un danno, non è altrettanto minore la pericolosità sociale di chi lo compie. Si pensi ad esempio ad un guidatore che regolarmente non rispetta i semafori o eccede nella velocità, mettendo in serio pericolo la vita di quelli che incontra. Di conseguenza nell’irrogare la pena il Giudice potrà tenere conto anche di questa aggravante.
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