Diritto penale – Dei delitti contro il matrimonio
I delitti contro il matrimonio sono disciplinati dal Codice Penale, Libro Secondo, Titolo XI, capo I, articoli 556-574 e fanno parte del più ampio gruppo dei “Reati contro la famiglia”.
Prima di approfondire alcuni aspetti, è utile ricordare cos’è il matrimonio dal punto di vista giuridico.
Cos’è il matrimonio
Il matrimonio, giuridicamente inteso, è un contratto civile solenne che istituisce tra i coniugi un’unione stabile di natura familiare, fondata sull’eguaglianza e sul reciproco rispetto. È regolato dall’art. 29 della Costituzione, e disciplinato dal c.c., Titolo VI, Libro I (“Del matrimonio”) nonché da alcune leggi speciali.
Per contrarre matrimonio in Italia, è necessario:
- Avere almeno 18 anni (16 anni con dispensa del tribunale)
- Essere abili a contrarre matrimonio (capacità di intendere e volere)
- Non essere già sposati
- Non avere legami di parentela stretta
Quali sono i reati contro il matrimonio?
I reati contro il matrimonio attualmente previsti dal Codice Penale sono:
- Bigamia (art. 556-557)
- Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558) o costrizione (art. 558 bis)
Sono, invece, stati abrogati i delitti di adulterio e concubinato. I due reati, un tempo punibili penalmente, oggi costituiscono solo illeciti civili che possono essere fatti valere in caso di separazione.
Da un punto di vista legale, il reato si consuma al momento e nel luogo in cui viene celebrato il matrimonio.
Il reato di bigamia (art. 556)
Questo tipo di reato si configura quando una persona, già legata civilmente in matrimonio, si unisce in matrimonio con effetti civili a un’altra persona.
“Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.”
La bigamia si distingue in propria e impropria, in cui si considera il reato da due prospettive:
- quella della persona già sposata civilmente che contrae un nuovo matrimonio (bigamia propria)
- quella della persona libera che sposa una persona già unita in matrimonio (bigamia impropria)
Quando si configura esattamente il reato? Nel momento e nel luogo in cui viene celebrato il secondo matrimonio (se viene celebrato civilmente) o al momento della trascrizione nei registri civili (in caso di matrimonio religioso).
Se la persona bigama ha contratto il secondo matrimonio ingannando la persona sposata circa il proprio stato, questo costituisce aggravante della pena.
Bigamia: estinzione del reato (art. 557)
L’art. 557 prevede che il reato cada in prescrizione dal giorno in cui uno dei due matrimoni viene sciolto o il secondo dichiarato nullo.
Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558)
Questo reato si configura quando uno dei due contraenti nasconde al coniuge un impedimento al matrimonio (ad esclusione della bigamia).
“Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.”
Il legislatore punisce dunque la condotta fraudolenta di chi induce una persona al matrimonio sulla base di informazioni false, e considera l’annullamento come condizione necessaria per la punibilità.
Esempi di informazioni false: presentarsi sotto falsa identità, mentire sulle proprie condizioni economiche o sulla propria professione, nascondere figli avuti da una precedente relazione ecc.
Costrizione o induzione al matrimonio (558 bis)
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni … la induce a contrarre matrimonio o unione civile.”
Introdotto con la legge 69/2019, art. 7, l’articolo recepisce l’art. 37 della Convenzione di Istanbul intervenendo in merito ai cosiddetti “matrimoni forzati”, a tutela di chi è vittima di questo reato.
La pena viene aumentata in due casi:
- se il reato viene commesso a danno di un minore di 18 anni
- si comminano da 2 a 7 anni di reclusione nel caso in cui il danno sia commesso a danno di un minore di 14 anni
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Studio Legale Luca Salvatore Pennisi – Diritto penale
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