Differenza tra furto e rapina
Per parlare in modo esaustivo della differenza tra furto e rapina è meglio precisare che questi due reati contro il patrimonio in molti aspetti sono simili e, soprattutto nel linguaggio comune, vengono spesso equiparati in modo improprio.
Vediamo allora insieme di capire come vengono inquadrati nel Codice Penale, quali sono gli elementi costitutivi dei reati, la differenza fra i due e la procedibilità.
Reato di furto nel Codice Penale
Il furto viene descritto dall’art. 624 del Codice Penale come segue: “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.
In altre parole, il furto consiste nella sottrazione illegittima e dolosa di un bene a chi la detiene (non necessariamente chi ne è titolare), al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gli elementi costitutivi del reato di furto sono quindi:
- La condotta: ovvero la sottrazione del bene illegittima e dolosa da chi la detiene;
- L’oggetto materiale: ovvero il bene altrui, qualunque sia la sua natura;
- L’evento: ovvero l’impossessamento della cosa mobile altrui da parte del soggetto attivo.
- L’elemento psicologico: il cosiddetto dolo specifico che consiste nell’animo di procurare a sé stesso o ad altri un qualsiasi vantaggio con l’impossessamento della cosa altrui.
Reato di rapina nel Codice Penale
La rapina viene invece descritta dall’art. 628 del Codice Penale come segue: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”.
La rapina si può definire un reato complesso in cui alla condotta tipica del furto si aggiunge la violenza/minaccia (fisica o psichica) finalizzata all’appropriazione del bene o ad assicurarsi l’impunità a seguito della sottrazione.
La norma distingue due diverse tipologie di rapina in base a quando e come viene utilizzata la violenza:
- Rapina propria: la sottrazione si realizza per mezzo della violenza o della minaccia;
- Rapina impropria: la violenza o la minaccia viene utilizzata successivamente alla sottrazione per poter assicurarsi il profitto sull’oggetto sottratto oppure l’impunità dal reato appena commesso.
Furto e rapina: differenze
La prima differenza sostanziale sta nella violenza, infatti nella rapina la violenza/minaccia è un elemento costitutivo del reato: l’autore del delitto di rapina compromette o minaccia l’incolumità personale della vittima e non solo il suo patrimonio.
Un’altra differenza fra i due reati si trova nel “profitto”, in quanto:
- Nel furto è sufficiente il fine del profitto;
- Nella rapina è invece necessario “l’ingiusto profitto”, che ricorre ogni volta che la pretesa economica perseguita dal soggetto attivo, non riceva alcuna tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Differenze sulla procedibilità e pene
Il furto è procedibile “a querela della persona offesa” tranne nel caso che ci siano aggravanti di cui all’art. 625 c.p.
Il reato di rapina, invece, rientra nei delitti procedibili di ufficio e prevede l’arresto in flagranza obbligatorio, in altre parole non è necessaria una denuncia per rapina da parte di chi ha subito il reato.
Le pene previste senza aggravanti sono:
- Furto: reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da 154 a 516 euro.
- Rapina: reclusione da cinque a dieci anni con la multa da 927 a 2.500 euro.
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