Diffamazione a mezzo stampa
Il reato di diffamazione a mezzo stampa è contenuto nel terzo comma dell’art 595 cp che colpisce l’offesa alla altrui reputazione, comunicando con più persone, recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
La differenza tra calunnia e diffamazione risiede nel fatto che il reato di calunnia consiste nella denuncia alla Autorità Giudiziaria di un soggetto nella consapevolezza della sua innocenza, mentre la diffamazione consiste nella offesa alla reputazione della vittima comunicando con terzi.
Anche l’art 594 cp puniva il reato di ingiuria: Ma nel 2016 è stato abrogato poiché ritenuto reato di minore allarme sociale. Ora è quindi punibile solo in ambito civilistico. Quindi offendere il decoro e l’onore di una persona in sua presenza non è più punibile con la pena della reclusione fino a sei mesi, come accadeva fino al 2016, ma solamente con una azione in sede civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni.
Resta il fatto che offendere l’altro in pubblico e attraverso la comunicazione con terzi è ancora oggi un reato.
Reato di diffamazione a mezzo stampa
Il reato di diffamazione a mezzo stampa parte quindi dal presupposto che la persona offesa non sia presente o comunque non in grado di percepire il torto subito.
La libertà di pensiero, opinione e stampa è riconosciuta dall’articolo 21 della Costituzione Italiana ma essa è limitata nel momento in cui può ledere l’onore e la reputazione altrui.
L’articolo 595 del Codice Penale stabilisce quattro criteri per cui la diffamazione a mezzo stampa può essere perseguibile a norma di legge:
- la presenza di un’offesa o comunque di una lesione all’onore altrui
- la comunicazione della stessa a terze persone
- l’assenza della vittima
- l’uso del mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Nel caso in cui questi quattro elementi fossero presenti contemporaneamente è possibile procedere con una querela per diffamazione a mezzo stampa.
Le pene per la diffamazione a mezzo stampa
Il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni oppure con la multa non inferiore a 516 euro. E’ salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Le pene sono più alte in base al ruolo e alla considerazione che un individuo ha nell’ambiente in cui vive. Le pene sono maggiori quindi se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza. Per questo i criteri per punire un reato di diffamazione variano dalla diffamazione tenue a quella di eccezionale gravità in base ad una serie di parametri da considerare.
Le prove per denunciare un reato di diffamazione a mezzo stampa sono facilmente reperibili. La gravità delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa dipende anche dal fatto che il gran numero di persone che la stampa può raggiungere è indefinito. Il soggetto perseguibile è sia l’autore dell’articolo contenente le diffamazioni che il direttore della testata.
Prescrizione diffamazione
Il reato per diffamazione a mezzo stampa può e deve essere denunciato entro tre mesi dal momento in cui si viene a conoscenza dei fatti.
Il termine ordinario di prescrizione del reato di diffamazione è di 6 anni, che decorre dal momento in cui la diffamazione è stata commessa, a prescindere dal momento della presa di conoscenza del fatto. Risulta quindi essere particolarmente importante rivolgersi prontamente ad un consulente legale esperto per valutare se il comportamento del responsabile può essere punito e procedere con la richiesta di risarcimento danni.