Diffamazione a mezzo Facebook & social network
Con il diffondersi dei social network si è anche diffuso l’utilizzo improprio degli stessi e la diffamazione a mezzo facebook ne è un esempio lampante.
Al giorno d’oggi chiunque può potenzialmente comunicare con un numero considerevole di persone attraverso i social network. Creazione, condivisione e scambio di idee avviene in maniera più fluida ma troppo spesso si incorre in reati di diffamazione per via dell’enorme risonanza che questi mezzi possono avere.
Diffamazione a mezzo internet
L’articolo 595 c p tratta il reato di diffamazione, ovvero l’offesa alla dignità di un soggetto fatta comunicando con più persone. Chiaramente che l’offesa sia comunicata ad un numero esiguo di persona o a molte fa differenza sia per il fatto di avere più soggetti testimoni del fatto stesso ma anche come motivo che aggrava la colpa. Il comma 3 dell’articolo 595 stabilisce la diffamazione aggravata attraverso l’uso del mezzo della stampa e Facebook attualmente è uno dei mezzi stampa più diffusi.
Molte sono le diffamazioni che possono avvenire a mezzo internet: i gruppi Whatsapp, le mailing list, i social forum e tutti i social network.
Tra i social network la diffamazione tramite Facebook è una delle denunce più frequenti sia per l’enorme risonanza che ha il canale di comunicazione sia perché diverse sono le modalità in cui si può verificare.
Su Facebook le azioni si compiono troppo spesso con leggerezza senza pensare alle conseguenze che potrebbero derivare e forti del fatto di essere “nascosti” dietro uno schermo.
Un like ad un post offensivo può assumere un significato diffamatorio come anche un semplice commento fatto con leggerezza.
Diffamazione su Facebook: competenza
Lo scoglio principale dei casi di diffamazione a mezzo Facebook è nell’individuazione del giudice territorialmente competente. Non potendo essere quello del luogo fisico in cui è ubicato il server si fa riferimento al luogo di residenza della vittima oppure a quello del colpevole che però non è sempre individuabile per via dei profili “fake”.
Denuncia per diffamazione
Si può denunciare una persona per diffamazione presso i Carabinieri, la polizia postale o presentandosi direttamente presso la Procura della Repubblica . La consulenza di un legale in questi casi è vivamente consigliata soprattutto per il supporto probatorio che deve essere allegato all’atto di denuncia.
Le prove di cui bisogna disporre sono:
- la trascrizione del post con i riferimenti temporali della data e dell’ora. Risulta quindi essere di fondamentale importanza salvare con un’immagine istantanea dello schermo il post incriminato nel momento in cui si visualizza.
- i commenti ed il numero di persone che lo hanno visualizzato, per stabilire la risonanza dell’offesa.
- l’indirizzo ip Facebook del colpevole. Si tratta di un elemento molto importante. Questo sarà fornito direttamente da Facebook e la sua assenza rende inefficace qualsiasi azione legale. Nel caso dei profili falsi la polizia postale e i periti riusciranno a risalire al colpevole soprattutto nei casi di indagini penali.