Deturpamento E Imbrattamento Di Cose Altrui: Breve Guida Al Reato
Il deturpamento e imbrattamento della cosa altrui rientra negli atti vandalici ed è un reato che negli ultimi tempi, purtroppo, emerge sovente nelle notizie di cronaca: muri di edifici storici che vengono imbrattati con vernici, l’acqua di importanti fontane, come quella di Trevi per dirne una, colorate di rosso da gruppi di ambientalisti e tanti altri episodi di questo genere.
Vediamo allora di capire insieme come viene descritto il reato nel Codice Penale, gli elementi che lo caratterizzano e quali sono le pene ed aggravanti previste.
REATO DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI
Il reato è inquadrato nel Codice penale all’art. 639 che lo definisce come segue: ”Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. [Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro]”.
Il bene giuridico tutelato in questo reato è il patrimonio (sia che si tratti di cose mobili che immobili) che si vuole salvaguardare da possibili menomazioni della situazione patrimoniale del soggetto passivo, attraverso azioni di deturpamento o di imbrattamento della cosa.
La norma si pone in rapporto di sussidiarietà con quella dell’ art. 635 in quanto punisce anche le condotte che non provocano la distruzione, il danneggiamento o l’inservibilità della cosa altrui.
Nello specifico l’art. 635 del Codice Penale così recita: “ Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
È evidente che la differenza fondamentale fra le due tipologie di reato, si ravvisa quindi nella reversibilità del danneggiamento/deturpamento/imbrattamento.
Per fare un esempio, se una statua o un muro vengono imbrattati con segni o scritte che possono essere cancellate facilmente, si configura il reato di deturpamento di cose altrui.
Qualora invece, incisioni e scritte non si possono più cancellare, si configura il reato previsto all’articolo 635 del Codice Penale.
RECIDIVA DEL REATO E CONSEGUENZE PRATICHE
Il terzo comma dell’articolo 639 del c.p. prevede una circostanza aggravante come segue: “Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro”.
Ed aggiunge: “Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna ”.
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