Depenalizzazione reati
Quando si parla di depenalizzazione dei reati si intende in pratica la trasformazione di reati di lieve gravità in illeciti amministrativi al fine di rendere più effettiva ed incisiva la sanzione ed anche per deflazionare il sistema processuale penale.
Se si eccettua un intervento di depenalizzazione adottato durante la pandemia (D.L. 19/2020 in tema di violazione dell’art. 650 c.p.), l’ultimo provvedimento di Depenalizzazione e abrogazione di reati risale al 2016, con l’emanazione dei decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8.
Il Governo ha attuato la delega in materia di abrogazione di reati e depenalizzazione contenuta nell’art. 2 della legge n. 67 del 2014.
Il provvedimento nasce da un’esigenza concreta degli operatori del diritto che troviamo spiegata nel dettaglio in una nota diffusa dal Ministero della Giustizia prima dell’approvazione dei decreti legislativi del 2016, come segue: “Si tratta di provvedimenti sostenuti a gran voce da magistratura e avvocatura e che rispondono agli obiettivi di avere innanzitutto sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti; decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose; assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi“.
I REATI DEPENALIZZATI NEL 2016
I due provvedimenti legislativi del 2016 hanno eliminato “alcune fattispecie penali sostituendole con illeciti amministrativi ovvero introducendo sanzioni pecuniarie civili, ritenute più efficaci nei confronti di illeciti di scarsa offensività”.
In particolare il decreto legislativo n.7 del 2016 ha abrogato e trasformato in illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie i seguenti reati:
- Reato di ingiuria (art. 594 c.p.);
- Falsità in scrittura privata e in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.);
- Furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, quindi in danno degli altri comproprietari (art. 594 c.p.);
- Appropriazione di cose smarrite del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
Il decreto legislativo n. 8 del 2016 depenalizza e trasforma in illeciti amministrativi:
- Tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria: in tale caso devono considerarsi come fattispecie autonome di reato.;
- Atti osceni e pubblicazione e spettacoli osceni (che restano reato nelle ipotesi più gravi) articoli 527, 528 c.p.;
- Rifiuto di prestare assistenza a un pubblico ufficiale in occasione di tumulto (art. 652 c.p.);
- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.);
- Rappresentazioni di spettacoli teatrali o cinematografici abusivi (art. 668 c.p.);
- Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
Per maggiori chiarimenti sui reati depenalizzati e sulla depenalizzazione dei reati in generale, non esitare a contattare lo Studio Pennisi Luca Salvatore.