Denuncia per minacce: a chi rivolgersi?
La denuncia per minacce: il reato nel Codice Penale e una panoramica
Il Codice Penale e il reato di minaccia
La denuncia per minacce è regolata dall’Articolo 612 del Codice Penale. In accordo con il testo di legge “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032”. Inoltre, la sanzione può arrivare fino a un anno di reclusione qualora siano superati i limiti indicati nell’Articolo 339 del c.p.. Si parla, in questo caso, di minaccia grave. È bene specificare che l’entità della pena dipende da alcuni elementi oggettivi e che il procedimento viene avviato tramite querela.
Il reato di minaccia e suoi elementi oggettivi
Ora, è bene chiarire un paio di aspetti terminologici che riguardano la definizione di reato prevista dal codice. Prima di tutto per “ingiusto danno” si intendono tutti gli atti che violano la legge (ad esempio, si tratta di reato di minaccia se un soggetto promette a un altro soggetto di distruggere dei beni di proprietà del secondo, non si tratta di reato se paventa la possibilità di procedere per via giudiziale contro di esso). In secondo luogo, non è importante che il soggetto minacciato si senta in pericolo perché presenti la querela. Diversamente, è sufficiente che la minaccia in sé risulti idonea a incutere timore (che sia realizzabile e verosimile).
La minaccia grave e l’Articolo 339 del Codice Penale
Aggravanti del reato di minaccia
Il Codice Penale distingue una serie di criteri oggettivi che caratterizzano la minaccia grave. Per la precisione, l’articolo 339 identifica le aggravanti quando la minaccia sia espressa con l’impiego di armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o da più persone riunite, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni (esistenti o supposte). In questi casi, infatti, si suppone che il turbamento della vittima sia superiore e, dunque, meriti maggiori tutele. In caso di violazioni dell’art. 339 il procedimento si può avviare d’ufficio (senza querela).
Il carattere relativo della minaccia grave
Inoltre, la Suprema Corte ha elaborato un parametro che identifica quelle condotte realmente idonee a cagionare un grave turbamento in capo alla vittima come ulteriori casi di minaccia grave. Va da sé che il grado di turbamento è relativo, dipende dalle circostanze specifiche. Dunque, secondo la corte “la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa” (Cass. Pen. sez. V n. 35593/2015).
La denuncia per minacce tramite querela e il procedimento
La querela: documenti, prove e dichiarazioni
La denuncia per minacce deve essere presentata entro tre mesi dal fatto compiuto alla polizia giudiziaria o all’ufficio consolare per i residenti all’estero. Oltre alla dichiarazione di voler perseguire penalmente il presunto colpevole, l’atto deve contenere: la descrizione del fatto; eventuali notizie circa l’autore; eventuali prove a supporto della denuncia; la sottoscrizione del querelante o del suo avvocato.
Le indagini e il procedimento giudiziario
Una volta sporta la querela, sarà compito delle forze dell’ordine svolgere le indagini necessarie per verificare i fatti denunciati e perseguire il colpevole (o i colpevoli). Fatta eccezione per i casi in cui si registrino particolari difficoltà, questa fase di indagine non dura oltre sei mesi. Al termine del riscontro, le autorità potranno decidere di inoltrare gli atti verso le sedi giudiziali per l’apertura del processo.
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