Cyberstalking: breve guida al reato
Quando si parla di cyberstalking si fa riferimento ad una molestia persecutoria ed assillante che viene attuata nei confronti di una persona mediante la rete telematica.
Un vera e propria condotta criminale che è cresciuta di pari passo con il continuo sviluppo delle tecnologie e il largo utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
CYBERSTALKING DEFINIZIONE
Lo cyberstalking è un reato di persecuzione, commesso tramite strumenti informatici e la rete, con minacce e molestie reiterate che producono nella vittima un grave stato di ansia e di paura (sia per se che per le persone care che lo circondano), costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita.
Dal punto di vista giuridico, lo cyberstalking è una tipologia di atto persecutorio perpetrato a mezzo di strumenti informatici.
L’articolo 612 bis del Codice Penale definisce gli atti persecutori come segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
COME AGISCE UN CYBERSTALKER?
Il cyberstalker è un vero e proprio “predatore” che segue la sua vittima in modo ossessivo, la assilla con messaggi e telefonate, la perseguita e talvolta la minaccia: di solito è un ex fidanzato/a o partner che non accetta la fine di una relazione oppure un corteggiatore che non accetta di non essere ricambiato.
In alcuni casi gli atti persecutori si susseguono in una vera e propria escalation, con una sempre maggiore violenza psicologica e a volte anche fisica ai danni della vittima.
Le condotte dello stalker sono molteplici: invio di messaggi via Whatsapp, Telegram e Social Network, Mail, pedinamenti, tracciamento ossessivo e monitoraggio dei dati personali e delle attività online della vittima, fino a minacce e molestie vere e proprie.
Talvolta il cyberstalker utilizza anche strumenti informatici sofisticati come gli Stalkerware che sono software in grado di monitorare tutto quello che viene fatto su cellulari e tablet accedendo da remoto e controllando messaggi, mail, foto, cronologia dei browser, attività sui social e persino gli spostamenti che vengono tracciati dal GPS.
CYBERSTALKING ITALIA: CHI SONO LE VITTIME?
Dall’ultima ricerca effettuata dall’European Institute for Gender Equality è emerso che una donna su dieci ha già subito violenze informatiche all’età di 15 anni.
In Europa, sette donne su dieci che sono state attaccate attraverso cyberstalking sono state anche vittime di almeno una forma di violenza fisica o sessuale da parte di un partner intimo e l’Italia è al secondo posto nella classifica europea.
PENE PREVISTE PER CYBERSTALKING
Le pene previste per il cyberstalking sono previste dall’art. 612 bis c.p. (“atti persecutori”), con un aumento della pena specificato come segue: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.
Il Codice Rosso che è entrato in vigore il 9 agosto 2019 (Legge 19 luglio 2019, n. 69) ha aggravato il trattamento sanzionatorio, aumentando la pena detentiva irrogabile a da un anno a sei anni e sei mesi, anziché da sei mesi a cinque anni come in precedenza.
Per ricevere una consulenza o maggiori informazioni su questo argomento, non esitate a contattarci.