Cybercrime E Reati Informatici
CYBERCRIME DEFINIZIONE E NORMATIVA
Negli ultimi anni la diffusione delle nuove tecnologie, di software e di apparecchiature elettroniche come computers, tablet e smartphone, hanno portato radicali cambiamenti nelle abitudini di vita quotidiana, nel mondo della produzione e fruizione dei bene di consumo.
La digitalizzazione ha comportato un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e nuove opportunità di business per le imprese, ma contemporaneamente una forte espansione dei reati informatici o cybercrime, come la frode informatica, truffe, estorsioni di denaro e la diffusione di virus informatici con gravi danni per le aziende.
REATI INFORMATICI
Vengono definiti reati informatici tutti quei crimini commessi grazie all’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche.
In Italia, sono disciplinati dalla legge 547 del 1993 che ha integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica.
Successivamente, il legislatore italiano ha recepito le indicazioni derivanti dalla normativa europea, in particolare la Convenzione di Budapest del 2001 sui reati informatici, ratificata dall’Italia nel 2008.
Secondo l’ultimo Rapporto CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) sulla sicurezza ICT in Italia, pubblicato nell’aprile 2018, i costi generati globalmente dalle attività di cybercrime e dai vari reati informatici come la frode informatica ammontano a 500 miliardi di dollari.
Il nostro Paese è il quarto al mondo per incidenza di attacchi informatici, con danni stimati di quasi dieci miliardi di euro.
REATI INFORMATICI
Nel nostro ordinamento possono individuarsi i seguenti comportamenti illeciti nella categoria concettuale dei crimini informatici:
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici;
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (virus e malware);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature dirette a intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- frode informatica;
- falsificazione di documenti informatici;
- spamming ovvero comunicazioni indesiderate;
- grooming ovvero l’adescamento di minori attraverso la rete;
- il cyber-bullismo;
- la produzione, il possesso e la diffusione di materiale pedo-pornografico;
- phishing, vale a dire una tecnica di social engineering, finalizzata a estorcere informazioni personali e riservate.
POLIZIA POSTALE
lL compito di vigilare sulla rete in Italia è stato affidato alla Polizia postale e delle comunicazioni, istituita con decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 1998. Il servizio centrale ha sede a Roma e coordina 20 compartimenti regionali e 80 sezioni territoriali. A livello operativo, è organizzato in diverse aree d’intervento:
- pedopornografia;
- cyberterrorismo;
- copyright;
- hacking;
- protezione delle infrastrutture critiche del paese;
- e-banking;
- analisi criminologica dei fenomeni emergenti;
- giochi e scommesse online.
La Polizia Postale al fine di contrastare il fenomeno dei crimini informatici ha realizzato una serie di progetti finalizzati ad aumentare la conoscenza e l’informazione nel settore informatico.