Cyberbullismo: breve guida al reato
Quando si parla di cyberbullismo, detto anche bullismo online, si intende un attacco reiterato a mezzo di strumenti informatici ed elettronici di contenuto offensivo e denigratorio contro una vittima incapace di difendersi .
Vediamo ora di inquadrare il fenomeno descrivendolo nelle sue caratteristiche ed elencando i principali strumenti di tutela previsti dalla legge.
Cosa si intende per cyberbullismo?
Una definizione molto esaustiva di questo fenomeno la troviamo nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione che cita: “Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet”.
Il fenomeno è in costante crescita ed investe minori e persone fragili con forme di molestia e di aggressione che nel contesto virtuale sono potenzialmente aperte all’interazione con un numero indefinito di persone. Inoltre, con le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione le condotte aggressive possono verificarsi in qualsiasi momento della giornata e a prescindere dalla distanza geografica tra i soggetti coinvolti, e questo rende ancor più difficile per la vittima sottrarsi alle vessazioni.
Come si manifesta il cyberbullismo
Molteplici sono le forme in cui si manifesta il fenomeno, vediamo le principali:
- Flaming: pubblicazione di messaggi aggressivi, violenti e denigratori contro un utente che sta svolgendo una determinata attività online (ad esempio quando scrive su un social network);
- Harassment: invio continuo e reiterato di una moltitudine di messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio attraverso sms, mail, chat, social network, ecc.
- Denigration: diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie/video che offendono la reputazione o l’immagine della vittima.
- Impersonation: attività non autorizzate poste in essere da un soggetto che si è appropriato delle credenziali di accesso e di account a Social network per creare imbarazzo alla vittima.
- Outing and trickery: diffusione in rete di dati, immagini intime o altro materiale sensibile senza l’approvazione della vittima o addirittura contro la sua esplicita volontà.
Come proteggersi dal cyberbullismo?
In Italia il cyberbullismo è disciplinato dalla legge n.71 del 2017 che ha la seguente finalità: “La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.
In caso di illeciti l’articolo 2 della Legge stabilisce che: “Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche se le condotte non violino l’art 167 del legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o altre norme”.
Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’istanza, il responsabile non provvede all’oscuramento/rimozione/blocco richiesto, la domanda può essere presentata, tramite segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.
Come combattere il cyberbullismo per vie legali
Il nostro ordinamento giuridico prevede strumenti di tutela civile e penale per le vittime di cyberbullismo.
Innanzitutto, il legislatore ha introdotto un provvedimento di carattere amministrativo che si applica con una procedura di ammonimento da parte del Questore al minore insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Da un punto di vista penale diversi sono i reati che si possono configurare con il cyberbullismo: lesione personale (art. 582), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia e atti persecutori (art. 612), estorsione (art. 629), danneggiamento (art. 635), molestia o disturbo alle persone (art. 660) e pornografia minorile (art. 600 ter).
Per i casi gravi il procedimento penale viene avviato automaticamente a seguito della denuncia alla polizia o all’autorità giudiziaria, negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
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