Custodia Cautelare e Arresti Domiciliari: Breve Guida
La custodia cautelare è una misura personale coercitiva che comporta una privazione della libertà personale di movimento del soggetto e gli impone di rimanere in un dato domicilio.
La misura può essere applicata sia nella fase procedimentale (quando il soggetto viene indagato) che nella fase processuale (quando il soggetto è imputato) in presenza di gravi indizi di colpevolezza o di pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.
CUSTODIA CAUTELARE COS’È
La custodia cautelare è un provvedimento provvisorio e immediatamente esecutivo che viene attuato con il fine di evitare che si possono realizzare determinati pericoli nel periodo che intercorre tra l’inizio del procedimento penale e l’esecuzione della sentenza.
Rientra nelle misure cautelari coercitive che limitano la libertà individuale del indagato/imputato e che possono essere applicate per i reati che prevedono la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a tre anni.
Fra le misure di coercizione custodiale rientrano:
- Gli arresti domiciliari;
- La custodia cautelare in carcere;
- La custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;
- La custodia cautelare in luogo di cura.
Come stabilisce l’art. 137 del Codice penale: “La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria”.
ARRESTI DOMICILIARI
Viene anche chiamata con il nome di custodia cautelare domiciliare e viene regolamentata nell’art. 284 del Codice di procedura penale che cita quanto segue: “Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta ”.
Il Giudice può anche stabilire modalità più rigide come “limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”.
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
Viene anche chiamata carcerazione preventiva ed è la più grave tra le misure cautelari: comporta la totale privazione della libertà personale del soggetto che viene condotto in un istituto di custodia per rimanervi (art.285 c.p.p.).
Si ricorre a questa misura massimamente afflittiva, quando nessuna altra misura risulti adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
Essendo parificata negli effetti ad una pena detentiva, il periodo di custodia sostenuto viene sottratto dalla pena stabilita dal giudice con sentenza irrevocabile.
DETENZIONE DOMICILIARE
La detenzione domiciliare, da con confondere con gli arresti domiciliari, è una misura che viene applicata in fase di esecuzione della pena (quando c’è già stata la sentenza del giudice) e che consente al soggetto di scontare la propria pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza o in case famiglia protette.
DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE
E’ prevista nei seguenti casi:
- Condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, o padri quando la madre sia deceduta o altrimenti nell’impossibilità assoluta di assistere i figli, qualora non ricorrano i presupposti per la concessione dell’affidamento e/o detenzione domiciliare ordinaria ed abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo;
- Soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture sanitarie, i quali non presentino i requisiti per l’ammissione all’affidamento ed alla detenzione domiciliare ordinaria.
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