Condanne penali: cosa comportano a livello lavorativo?
Le condanne penali possono avere delle conseguenze significative in ambito lavorativo, a seconda della natura del reato commesso, della gravità della condanna e dalle politiche aziendali specifiche.
Infatti, le aziende in fase di assunzione di un dipendente possono richiedere un autocertificazione di assenza condanne penali o in alcuni casi specifici un certificato casellario giudiziale o dei carichi pendenti.
Vediamo ora di approfondire insieme cos’è il casellario giudiziale, chi può richiedere i certificati ed in quali ambiti di lavoro viene richiesto.
CASELLARIO GIUDIZIALE COS’ È E COME FUNZIONA?
Il casellario giudiziale è in pratica un’anagrafe giudiziaria dove vengono annotati vari provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa, riferiti a soggetti determinati, in altre parole il Casellario si potrebbe definire come una memoria storica delle varie pene.
Il Casellario è regolamentato in ogni suo ambito dal “Testo unico sul casellario giudiziale” D.P.R. n. 313/2002 aggiornato alla L. 30 dicembre 2022, n. 199 che disciplina:
- Il casellario giudiziale,
- Il casellario giudiziale europeo,
- Il casellario dei carichi pendenti,
- L’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
- L’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato,
- I servizi certificativi,
- Le relative procedure.
PROVVEDIMENTI ISCRITTI NEL CASELLARIO
I principali provvedimenti che vengono iscritti nel casellario sono:
- I provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi: anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere (se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale). Sono esclusi, invece, i provvedimenti relativi a contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente ad alcune eccezioni.
- I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- I provvedimenti di proscioglimento definitivi che hanno prosciolto l’imputato
- I provvedimenti con cui il Giudice dispone la sospensione del procedimento per assenza dell’imputato;
- I provvedimenti giudiziari relativi alle misure alternative, alla liberazione condizionale, alla conversione delle pene detentive in pene pecuniarie.
PROVVEDIMENTI CONTENUTI NEL CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI
I provvedimenti contenuti in questo casellario sono:
- I provvedimenti giudiziari di cui all’articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all’articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- Ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
CASELLARIO GIUDIZIALE PER LAVORO: CHI PUÒ RICHIEDERLO E IN QUALI CASI?
- Il datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro.
CONDANNE PENALI E PUBBLICO IMPIEGO
La condanna penale può essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale solo se la Pubblica Amministrazione valuta il reato incompatibile con le funzioni da svolgere in ambito lavorativo.
Per richiedere maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza legale, non esitate a contattarci.