Ciberbullismo o Cyberbullismo
CIBERBULLISMO E BULLISMO
Il ciberbullismo, o cyberbullismo, o bullismo online definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici a danno di un coetaneo incapace di difendersi.
L’uso di strumenti elettronici come pc, tablet e smartphones e l’invio di messaggi verbali, foto e/o video, chat, lo contraddistingue dal bullismo tradizionale che si definisce come “aggressione o molestie reiterate con atti e comportamenti vessatori, violenze fisiche o psicologiche”.
NORMATIVA ITALIANA SUL CYBERBULLISMO
Il Parlamento Italiano ha legiferato in merito con la legge 71/2017 del 18 maggio 2017 che stabilisce quanto segue:
“Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
La legge prevede un approccio al fenomeno che prevede misure educative/rieducative da parte del sistema scolastico.
Infatti il legislatore pone al centro della prevenzione e della gestione del fenomeno cyberbullismo le istituzioni scolastiche, tramite la nomina di un referente fra i docenti, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
RESPONSABILITà PENALI
Il legislatore per contrastare il fenomeno introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di ciberbullismo ovvero la procedura di ammonimento da parte del Questore che convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
I reati conseguenti alle azioni di bullismo sono: percosse (art. 581), lesione personale (art. 582), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612) e danneggiamento (art. 635).
Per i casi gravi il procedimento penale viene avviato automaticamente a seguito della denuncia alla polizia o all’autorità giudiziaria, negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
Per avviare un procedimento penale nei confronti di un minore occorre cha abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.
In caso di minore con meno di quattordici anni, i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.
Vi è anche una responsabilità civile anche degli insegnanti e della scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi.