Arresto per spaccio di droga: breve guida
L’arresto per spaccio di droga ha delle conseguenze molto negative sulla vita di chi ne è coinvolto, provoca un enorme danno alle sue relazioni familiari e sociali ed ha impatto devastante sulla società in quanto lo spaccio di stupefacenti alimenta la criminalità organizzata e la violenza sociale.
Per questo abbiamo pensato di proporvi un approfondimento sull’argomento per meglio comprendere le conseguenze dal punto di vista legale del reato a seconda delle differenti casistiche.
SPACCIO DI STUPEFACENTI REATO
Lo spaccio di stupefacenti costituisce un reato che è disciplinato all’interno dell’Articolo 73 Testo unico stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che:
- Sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute;
- Punisce chi, pur munito del nulla osta, commercia illegalmente talune sostanze;
- Punisce chi produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione tratta
- Elenca una serie di attività illecite come: la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la raffinazione, la vendita, l’offerta, la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, l’invio, il passaggio, la spedizione in transito e la consegna.
Il Testo Unico Stupefacenti è molto articolato e complesso: dalla sua approvazione ad oggi è stato oggetto di successivi interventi normativi e sentenze della Corte Costituzionale che si sono focalizzati soprattutto intorno a due questioni:
- La definizione di droghe pesanti e leggere e la quantità in possesso;
- La distinzione fra l’uso personale e i comportamenti finalizzati allo spaccio.
DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E DROGHE PESANTI
La classificazione dipende principalmente dall’effetto che la droga ha sul soggetto e distingue:
- Droghe pesanti: eroina, metadone, morfina, oppio, coca in foglie, cocaina, LSD, anfetamine, metanfetamine, ketamina;
- Droghe leggere: marijuna e hashish.
DISTINZIONE FRA USO PERSONALE E SPACCIO
Ai fini legali, la differenza tra uso personale e spaccio viene definita principalmente dai grammi in possesso del soggetto nel momento in cui si viene fermato dalle Forze dell’Ordine.
I limiti massimi da non superare per restare nell’ambito dell’uso personale fissati dal decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, sono:
- 500 milligrammi di principio attivo per cannabis, marijuana, hashish, che corrispondono a 5 grammi lordi e 15-20 “spinelli”;
- 750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, che corrispondono a circa 1,6 grammi lordi o 5 dosi;
- 250 milligrammi di principio attivo per l’eroina che corrispondono 1,7 grammi di sostanza lorda o 10 dosi;
- 750 milligrammi di principio attivo per l’entasi (MDMA): 5 compresse;
- 500 milligrammi di principio attivo per l’anfetamina: 5 compresse;
- 0,150 milligrammi di principio attivo di LSD: 3 francobolli.
Il “quantitativo” non è l’unico parametro che viene preso in considerazione dalle forze dell’ordine per distinguere i due casi: infatti se il soggetto che detiene la droga è in possesso di molti contanti o detiene dosi preconfezionate è sospettato di spaccio.
SPACCIO DI DROGA PENA
In caso di arresto per spaccio di droga le pene detentive sono:
- Se il fatto riguarda le “droghe leggere”: si potrà avere una pena da 2 a 6 anni di reclusione;
- Se il fatto riguarda le “droghe pesanti”: si potrà avere una pena tra gli 8 e i 20 anni di reclusione.
In questo ultimo caso, inoltre, la legge prevede una multa da euro 26.000 a euro 260.000.
L’uso personale delle droga costituisce, invece, un illecito amministrativo a cui viene applicata una delle seguenti sanzioni amministrative:
- Sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione personale per al guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- Sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- Sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
DENUNCIA PER SPACCIO DI DROGA CONSEGUENZE PER I FATTI DI LIEVE ENTITÀ
La norma prevede una punizione minore per quelle condotte in cui è evidente che il reato è di portata modesta, come cita il quinto comma dell’articolo 73 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità , è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329″.
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