Abigeato: reato di furto di bestiame
Il furto di bestiame è un comportamento illecito che fin dall’antichità si puniva con uno speciale rigore a tal punto che i Romani decisero di metterlo in evidenza e distinguerlo dagli altri furti dandogli un nome proprio, abigeato che deriva da abigere, ab agere che significa “mandare innanzi, spingere via”.
In passato, come spiega il vocabolario Treccani: “Questa speciale protezione venne determinata dall’importanza straordinaria, quasi sacra, attribuita al bestiame come fattore di produzione e come strumento di lavoro, per il suo valore e per la necessità di doverlo spesso abbandonare alla pubblica fede”.
Di conseguenza, nei tempi antichi, l’abigeato veniva punito molto severamente con i lavori forzati ed anche con la pena di morte se veniva commesso con le armi.
Ai nostri giorni, anche se le pene non sono più così severe, il furto di animali è sempre considerato un reato grave che viene combattuto con la massima determinazione, specialmente nelle regioni e nei territori, come la Sardegna e la Sicilia, dove è maggiormente diffuso.
La lotta all’abigeato in Italia prevede diverse strategie fra cui anche la regolamentazione del mercato delle carni e la marchiatura dei capi di bestiame.
Purtroppo, la diffusione di mercati clandestini consente a chi compie questo reato di smaltire anche grandi quantitativi di animali, attraverso documenti falsi che si possono produrre senza particolari difficoltà e questo complica notevolmente l’attività di chi cerca di contrastare questo comportamento illecito.
Attualmente, nel Diritto Penale l’abigeato non è configurato come un reato distinto, ma come una circostanza aggravante del furto.
ABIGEATO CODICE PENALE
Il furto viene così descritto nell’art. 624 del Codice Penale: “ Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”.
Il furto di bestiame, nel Codice Penale, viene considerato come furto aggravato e viene descritto nel comma 8 dell’art. 625 del Codice penale come segue: “Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”.
Sono da sottolineare alcuni elementi:
- La definizione di gregge/mandria non è legata ad un numero minimo di capi che la compone: il furto a carico del gregge/mandria si realizza quindi a prescindere dal numero di ovini, equini, bovini che lo compone;
- Il furto è aggravato sia che gli animali siano liberi al pascolo, che custoditi nelle stalle che legati ad un’attrezzatura, come un aratro ad esempio.
Per il reato di abigeato è prevista “ La reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500”.
Inoltre, per questo reato è contemplato l’arresto facoltativo in flagranza, di chiunque è scoperto mentre svolge il delitto, da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Il reato è perseguibile d’ufficio non solo dal proprietario degli animali, ma anche da un qualsiasi passante testimone del fatto illecito che può presentare la denuncia in autonomia.
Lo Studio legale dell’Avv. Pennisi Luca Salvatore a Selargius è a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti sul reato di furto del bestiame o per una consulenza legale specifica sul reato.